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Statuto del Consorzio Puglia Doc

Versione integrale

Art.1

Al fine di conseguire l'obiettivo di una più qualitativa, oltre che quantitativa, promozione e commercializzazione del prodotto turistico "Puglia", è costituito, tra Operatori della Puglia, un Consorzio per la valorizzazione dei comparti economici "turismo", "enogastronomia" e "prodotti tipici", denominato "Puglia DOC".
Il Consorzio ha sede in Lecce al Viale Ugo Foscolo n. 51 e potrà istituire, per il conseguimento delle finalità di cui all'oggetto sociale, sedi periferiche e uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Art.2

Sono operatori DOC coloro che svolgono in Puglia, con elevati standards qualitativi, attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici, attività di ristorazione, attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari tipici, attività di produzione artigianale tipica, attività di promozione istituzionale degli elementi ambientali o primari del territorio "Puglia", attività di promozione e commercializzazione degli elementi strutturali dello stesso, ovvero qualsiasi attività in grado di contribuire direttamente od indirettamente allo sviluppo del territorio pugliese.

Art.3

Il Consorzio "Puglia DOC", destinato a svolgere anche un'attività con i terzi, è da intendersi con attività esterna e in quanto tale sottoposto alla normativa prevista dall'art. 2612 e seguenti del Codice Civile.
Il Consorzio "Puglia DOC" non persegue finalità di lucro, è vietata la distribuzione di utile anche in caso di scioglimento dello stesso.
Le disponibilità finanziarie del Consorzio - che dovranno essere integralmente impiegate per la realizzazione delle finalità consortili - sono rappresentate oltre che dai contributi versati annualmente dai consorziati, da contributi o conferimenti a qualunque titolo effettuati da soggetti pubblici e privati e dai proventi che scaturiranno quale risultato delle attività svolte in ottemperanza all'oggetto sociale. Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità. Missione del Consorzio sarà quella di curare gli interessi dei consorziati ed in particolare:

  1. effettuare opera di promozione e di commercializzazione, direttamente ed in collaborazione con gli Enti affini, e gli organismi istituzionali, allo scopo di incrementare quantitativamente e qualitativamente il flusso turistico nazionale ed estero nel territorio pugliese;
  2. promuovere, attraverso l'attivazione diretta o la proposizione verso i competenti uffici, la formazione e l'aggiornamento professionale nel comparto turistico ed enogastronomico;
  3. pianificare e gestire manifestazioni promozionali: turistiche e culturali, in Italia e all'estero da realizzare in proprio o per conto di altri operatori pubblici e privati;
  4. promuovere ed organizzare fiere e rassegne sul turismo, workshop, educational, mostre, visite di operatori e delegazioni economiche allo scopo di favorire l'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche nella Regione Puglia ovvero lo sviluppo turistico globale del territorio;
  5. realizzare un marchio collettivo di qualità denominato "Puglia DOC" volto a distinguere e qualificare strutture, prodotti e servizi;
  6. valorizzare e promuovere le produzioni enogastronomiche ed artigianali tipiche del territorio nella convinzione che le stesse costituiscano parte integrante e sostanziale dell'"appeal" turistico del territorio;
  7. pianificare e realizzare pertinenti ed efficaci interventi di marketing e comunicazione volti all'acquisizione di clientela;
  8. predisporre e realizzare studi di fattibilità, indagini di mercato, centri di informazione per acquisti comuni, servizi fondamentali per agevolare l'operatività dei consorziati ed ogni altra attività idonea a renderli possibili, servizi di call center e di marketing territoriale, servizi informatici editoriali e di gestione di siti web;
  9. gestire autonomamente o in collaborazione con altri soggetti economici strutture turistiche o di servizi al turismo;
  10. acquisire e cedere partecipazioni in altre società o Enti aventi rilevanza per il settore turistico ed economico;
  11. predisporre per sé e per i consorziati richieste di finanziamento per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico ed enogastronomico in Puglia o in zone della stessa regione, tramite il ricorso a fondi pubblici nazionali, comunitari, regionali e locali;
  12. promuovere e riqualificare l'offerta turistico-ricettiva attraverso progetti finanziati da risorse provenienti da leggi regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici o privati sul territorio nazionale e europeo.
  13. nelle attività esterne il Consorzio potrà compiere operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di fideiussioni e garanzie ad istituti di credito o a terzi;
  14. costituire associazioni temporanee con una o più imprese e/o enti istituzionali.

Art.4

La partecipazione al Consorzio è subordinata alla corresponsione di una quota fissa di adesione, non inferiore a Euro 1.300,00 e di una quota annuale il cui importo viene stabilito, di anno in anno, dalla Giunta Esecutiva. I consorziati che pagano le quote sociali secondo gli importi stabiliti annualmente dalla Giunta Esecutiva hanno accesso ai servizi del Consorzio ed il diritto a partecipare ai programmi ed alle iniziative poste in essere dallo stesso.

Art.5

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente statuto, che intendono essere ammessi al Consorzio debbono presentare alla Giunta Esecutiva domanda di adesione, corredata da espressa dichiarazione di accettazione del presente statuto, nella quale dovranno essere indicati:

  1. nome, cognome, domicilio, codice fiscale-partita IVA ed attività svolta, qualora si tratti di persona fisica;
  2. ragione sociale, sede legale, codice fiscale-partita IVA, oggetto sociale e rappresentante legale qualora si tratti di società od Ente. Sull'ammissione al Consorzio "Puglia DOC" delibera, inappellabilmente, la Giunta Esecutiva.

Art.6

La qualità di Consorziato si perde per recesso e per esclusione, la quale è deliberata dalla Giunta Esecutiva, nei confronti del Consorziato che:

  1. non osserva le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni della Giunta Esecutiva o dell'Assemblea;
  2. si sia macchiato di reati o di azioni manifestatamene disonorevoli;
  3. sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
  4. non rispetti i doveri imposti dall'etica professionale o in qualsiasi modo leda l'immagine del Consorzio;
  5. sia inadempiente agli impegni assunti.

Al Consorziato che recede o venga escluso dal Consorzio non viene rimborsata la quota fissa di adesione e pertanto non spetta alcun diritto al fondo consortile.

Art.7

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata con decisione dell'Assemblea straordinaria.

Art.8

Gli organi del Consorzio sono:

  1. l'Assemblea Consortile;
  2. la Giunta Esecutiva;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutte le cariche durano cinque esercizi sociali e possono essere confermate. La carica di Presidente delle Giunta Esecutiva dà diritto ad un compenso che sarà determinato al momento delle elezioni della Giunta e anno per anno in base all'andamento del Consorzio.
I componenti di qualunque organo che non partecipano a tre riunioni consecutive senza un'espressa giustificazione, sono da considerarsi decaduti. In caso di decadenza di uno o più componenti, purché gli stessi non superino la metà del plenum, gli organi continuano ad operare validamente sino alla riunione dell'Assemblea che sarà chiamata ad eleggere, per reintegra, i sostituti che resteranno in carica sino alla scadenza originaria dell'organo.

Art.9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita dai Consorziati in regola con il versamento delle quote. Ciascun Consorziato ha diritto ad un solo voto e può, in caso di impedimento, farsi rappresentare da un altro Consorziato. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe - che dovranno restare depositate presso la sede del Consorzio - ed il diritto di intervento nell'Assemblea.

Ogni Consorziato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.10

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio su delibera della Giunta Esecutiva, ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la Giunta Esecutiva potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria potrà essere convocata dal Presidente del Consorzio anche senza delibera della Giunta Esecutiva nel caso di ragioni di opportunità e/o di urgenza.
L'Assemblea Ordinaria delibera:

  1. sul numero dei componenti la Giunta Esecutiva;
  2. sulla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio di Revisori e del suo Presidente determinandone il relativo compenso;
  3. sulla nomina del Presidente del Consorzio;
  4. sull'approvazione del bilancio;
  5. sull'approvazione o modifica del Regolamento;
  6. sugli argomenti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge o sottoposti al suo esame dalla Giunta Esecutiva.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva ogni qualvolta la stessa lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, su richiesta di consorziati che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed in ogni altro caso previsto dalla legge. Nell'ipotesi di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte di consorziati rappresentanti almeno un terzo dei voti, la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modifiche del presente Statuto;
  2. sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle modalità di liquidazione;
  3. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si procede con comunicazione individuale da inviare ai Consorziati a mezzo lettera raccomandata A.R., telefax o posta elettronica contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere spedita ai consorziati almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'adunanza. La predetta comunicazione dovrà contenere anche la data della seconda convocazione.
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole espresso da almeno la metà più uno dei consorziati presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati presenti in assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in sua assenza, dal Presidente nominato dalla stessa Assemblea, ed è assistito da un segretario da lui indicato. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Per argomenti riguardanti la responsabilità di amministratori, revisori o singoli consorziati, su richiesta dell'Assemblea e con voto in tal senso, le votazioni avvengono a scheda segreta.

Art.11

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente del Consorzio e da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri, eletti tra i Consorziati dall'Assemblea. Alla Giunta sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti all'Assemblea consortile. La Giunta é convocata dal Presidente del Consorzio quando lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno le maggioranza dei componenti. La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o posta elettronica almeno due giorni prima. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Art.12

Il Presidente eletto direttamente dall'Assemblea, tra coloro che risultano essere consorziati da almeno cinque anni consecutivi, presiede tutti gli organi del Consorzio e ha legale rappresentanza e la firma, che può eventualmente delegare. Esso convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, convoca e presiede la Giunta Esecutiva, esercita le funzioni delegate dall'Assemblea o dalla Giunta e dà esecuzione alle deliberazioni degli stessi organi. Esso è autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni genere e a rilasciare quietanza liberatoria. Nei casi di urgenza provvede con i poteri della Giunta Esecutiva, dandone comunicazione per la ratifica alla prima riunione. Nel corso della prima riunione della Giunta Esecutiva, e su proposta del Presidente , viene nominato, tra i componenti, un Vice-Presidente Vicario che coadiuva e collabora con il Presidente, sostituendolo in caso di assenza od impedimento o per delega.

Art.13

Il Collegio dei Revisori Contabili, qualora l'Assemblea dei consorziati ne ravvisasse la necessità, è nominato dalla stessa Assemblea, anche fra estranei al Consorzio ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori, se nominati, controllano l'operato dell'Amministrazione e la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione del bilancio stesso. Essi chiedono informazioni agli amministratori e riferiscono periodicamente al Presidente del Consorzio. Il Collegio dei Revisori dei conti delibera a maggioranza dei presenti. Essi partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva e alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea.

Art.14

I componenti delle cariche elettive, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 8 del presente Statuto, non danno diritto a compenso alcuno.

Art.15

La Giunta Esecutiva può definire convenzioni particolari con Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, Regione), Università, Enti Pubblici Economici, Istituti di ricerca, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Consorzi, Enti Promozionali e con altre strutture istituzionali aventi l'obiettivo della promozione e della valorizzazione di prodotti e servizi pugliesi appartenenti ai comparti "turismo", "enogastronomia", "prodotti tipici"; in tal caso un rappresentante di tali Enti può intervenire nelle Assemblee del Consorzio con solo voto consultivo. Sempre con solo voto consultivo la Giunta Esecutiva ove ne ravvisi l'opportunità, nell'interesse del consorzio, su proposta del Presidente o di altri componenti la Giunta, procede alla cooptazione di interlocutori di notoria competenza che si siano distinti nel campo del turismo, dell'enogastronomia e della produzione tipica.

Art.16

La Giunta Esecutiva, ove ne ravvisi la necessità, nomina un direttore, che sovrintende al funzionamento del Consorzio, provvede al buon andamento delle attività e servizi di cui è responsabile, attua le disposizioni del Presidente, esercita le funzioni di Segretario Generale della Giunta Esecutiva, partecipando, con solo voto consultivo, alle riunioni degli Organi Collegiali.

Art.17

La Giunta Esecutiva può provvedere alla compilazione di un regolamento nel quale saranno previste, nel rispetto dello Statuto, le norme necessarie per un efficace ed efficiente funzionamento del Consorzio. Il Regolamento, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea, ha natura obbligatoria per tutti i Consorziati. Esso può essere modificato con delibera assembleare ordinaria.

Art.18

In caso di scioglimento o di liquidazione del Consorzio, l'Assemblea nominerà tre liquidatori scelti tra i consorziati, stabilendone i poteri, la durata in carica, le modalità di liquidazione del Consorzio e del fondo consortile.

Art.19

Ciascun consorziato dovrà rispettare lo Statuto, prestare collaborazione ed assistenza agli altri consorziati, corrispondere le quote annuali secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva, contribuire con attività propositiva ad accrescere in numero dei Consorziati.

Art.20

L'anno sociale và dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.21

Per quanto espressamente non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal vigente Codice Civile in materia e dalle leggi speciali.

 
 
 
Intervento cofinanziato dall'U.E. - F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 POR Puglia - Azione C "Sviluppo delle imprese e delle professioni"


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